Titolo II›Capo I
Art. 7
Progetto di fattibilità tecnico-economica
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il PFTE dell'impianto di ritenuta è oggetto di parere tecnico vincolante della Direzione generale nell'ambito del procedimento concessorio di cui all' del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ovvero del procedimento unico autorizzativo o della conferenza di servizi preliminare o decisoria per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di ritenuta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La Direzione generale, in sede di parere tecnico vincolante, attribuisce la classe di attenzione cui l'opera è associata.
2. Il PFTE è redatto in conformità ai contenuti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e contiene inoltre i seguenti ulteriori elaborati:
a) piano della strumentazione di controllo e di misura delle opere e delle sponde costituenti l'impianto di ritenuta;
b) schemi di funzionamento e calcoli di predimensionamento degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici;
c) studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti di cui all', comma 1, e gli elementi per l'attribuzione della classe di attenzione;
d) piano degli invasi dell'esercizio sperimentale che stabilisca le fasi di invaso e svaso con le relative tempistiche, contenente l'indicazione del subordinato piano di utilizzo dell'acqua secondo i volumi disponibili.
3. La relazione geologica comprende lo studio geomorfologico dei versanti del serbatoio e gli studi di reperibilità dei materiali da costruzione e d'individuazione delle cave di prestito. La relazione geotecnica e la relazione di calcolo di stabilità comprendono lo studio delle caratteristiche dei materiali da costruzione, comprensivo del programma delle prove preliminari sui materiali e delle modalità di posa in opera e di controllo durante la costruzione.
4. La relazione idrologica, la relazione geologica e le verifiche di sicurezza della diga del PFTE sono elaborate con il livello di dettaglio necessario al rispetto delle NTD.
5. Nell'ambito del procedimento concessorio di derivazione d'acqua il gestore presenta il PFTE all'amministrazione concedente; la Direzione generale partecipa al procedimento concessorio ai sensi dell', comma 1, lettera a), previo parere sullo studio idrologico della competente struttura di cui all'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Nel caso in cui il progetto abbia per oggetto impianti di ritenuta non asserviti a derivazioni d'acqua pubblica, il PFTE è presentato nell'ambito del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'opera; la Direzione generale partecipa al procedimento autorizzativo ai sensi dell', comma 1, lettera a), previo parere della competente struttura regionale in merito allo studio idrologico.
7. È facoltà del gestore richiedere alla Direzione generale le proprie valutazioni tecniche sul DOCFAP.
Storico versioni
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