Titolo I›Capo I
Art. 5
Ingegnere responsabile
In vigore dal 20 lug 2024
1. L'Ingegnere responsabile di cui all', comma 1, lettera aa) sovraintende alle attività del personale addetto al controllo della sicurezza dell'impianto di ritenuta, predispone la documentazione di cui all' e partecipa alle visite di vigilanza della Direzione generale disposte ai sensi degli .
2. In caso di anomalia di funzionamento dell'impianto di ritenuta, anche qualora l'evento non comporti l'attivazione delle procedure previste dal Documento di protezione civile, il gestore e l'Ingegnere responsabile adottano i provvedimenti necessari ad eliminare l'anomalia, dandone comunicazione alla Direzione generale.
3. Ferma restando la propria responsabilità, il gestore, in caso di negligenza o inadempienza dell'Ingegnere responsabile nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, è obbligato alla sua sostituzione.
Storico versioni
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