Titolo I›Capo I
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 20 lug 2024
1. Il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento di approvazione tecnica dei progetti, il controllo sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti di ritenuta aventi le caratteristiche dimensionali di cui all', comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 e delle opere di derivazione, che da tali impianti di ritenuta traggono origine e sono direttamente alimentate, di cui al comma 4-bis, dell' della legge 1° agosto 2002, n. 166, con o senza restituzione in alveo;
b) l'individuazione e le modalità di espletamento delle funzioni assegnate alla Direzione generale, concernenti gli aspetti di sicurezza e vigilanza derivanti dalla costruzione, esercizio, dismissione, conservazione e manutenzione delle opere di competenza.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli sbarramenti che determinano invasi adibiti esclusivamente a deposito o decantazione o concentrazione o lavaggio di minerali o di residui industriali o di sostanze diverse dall'acqua;
b) le casse di espansione in derivazione;
c) le conche di navigazione;
d) i serbatoi idrici o di accumulo di altre sostanze realizzati con strutture in elevazione di cemento armato, cemento armato precompresso o acciaio e i serbatoi di accumulo interrati o sotterranei;
e) le briglie;
f) gli argini fluviali;
g) le opere residuali di sbarramenti dismessi;
h) le opere di derivazione da impianti di ritenuta non aventi le caratteristiche dimensionali di cui all', comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
i) le opere di derivazione da prese su corsi d'acqua non realizzate tramite sbarramenti di ritenuta anche se convoglianti verso di essi le acque prelevate;
l) le opere di derivazione ricadenti nella competenza delle regioni e delle Province autonome in base agli accordi di cui al comma 4-quater, dell' della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Per le dighe non rientranti nei limiti dimensionali di cui al comma 1 dell' del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le regioni adottano o aggiornano i propri regolamenti ai sensi del comma 2-bis dell' del medesimo decreto-legge, disciplinando nell'ambito della propria autonomia regolamentare l'approvazione dei progetti e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe e delle relative opere di derivazione in relazione alle caratteristiche degli impianti di propria competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-14;94#art-2