Titolo I›Capo I
Art. 3
Compiti della Direzione generale
In vigore dal 20 lug 2024
1. Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità dei concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza e di derivazione di acqua pubblica, la Direzione generale, in relazione agli impianti di ritenuta e alle opere di derivazione di cui all', provvede:
a) ad esprimere il parere tecnico obbligatorio e vincolante sul PFTE e parere facoltativo sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali;
b) ad approvare in linea tecnica il PE, anche ai fini degli adempimenti di cui all', comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e delle eventuali varianti in corso d'opera e alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni tecniche impartite in sede di parere sul PFTE o di approvazione del PE;
c) a disporre le verifiche sismiche e idrauliche degli sbarramenti in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti, ovvero delle rivalutazioni idrologiche;
d) a rilasciare l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento e alla vigilanza sulla costruzione;
e) a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio sperimentale e all'esercizio ordinario degli impianti di ritenuta;
f) a disporre l'esercizio limitato degli impianti di ritenuta per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti normativi;
g) a esprimere il parere sul progetto di gestione dell'invaso secondo quanto previsto dall'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
h) a disporre il collaudo tecnico speciale dello sbarramento di ritenuta, nominando la commissione di collaudo, e ad approvare gli atti di collaudo tecnico speciale degli impianti di ritenuta, di cui all';
i) all'accertamento tecnico e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ordinario delle opere di derivazione;
l) a vigilare sulle operazioni di controllo del comportamento degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione che i gestori sono tenuti a svolgere ai sensi del presente regolamento;
m) a dettare prescrizione di studi, indagini e ispezioni per accertare lo stato delle opere, nonché a richiedere la presentazione di progetti e l'esecuzione di attività ed opere per migliorare o adeguare il livello di sicurezza;
n) ad acquisire gli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre degli organi di scarico e per l'ipotetico collasso dello sbarramento;
o) alla suddivisione degli sbarramenti e delle opere di derivazione in classi di attenzione;
p) alla tenuta dell'Archivio tecnico e del Registro delle dighe e di quelli delle opere di derivazione;
q) alla predisposizione ed emanazione di raccomandazioni tecniche nelle materie di competenza;
r) a esprimere parere tecnico su progetti di infrastrutture o altre opere da realizzarsi in prossimità del serbatoio o in aree limitrofe e che possono avere influenza sulla sicurezza del serbatoio;
s) a esprimere parere tecnico sui progetti di declassamento e di dismissione degli impianti di ritenuta soggetti al presente regolamento;
t) a trasmettere all'amministrazione concedente ogni provvedimento relativo all'impianto oggetto del rapporto concessorio e ad acquisire dalla medesima l'atto e il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui è vincolata la concessione di derivazione d'acqua, nonché ogni altro provvedimento relativo alla costruzione, modifica, esercizio e manutenzione dell'impianto di ritenuta.
2. La Direzione generale acquisisce il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui PFTE relativi alla costruzione di nuovi impianti di ritenuta, nonché per gli interventi di adeguamento su opere esistenti, ai sensi delle NTD. È fatta salva la facoltà della Direzione generale di richiedere al Consiglio superiore dei lavori pubblici l'espressione del relativo parere su differenti livelli progettuali o in relazione a interventi di particolare complessità su impianti di ritenuta esistenti e su opere di derivazione.
3. L'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale sostituisce gli adempimenti tecnici ed amministrativi per il controllo delle costruzioni, ai sensi dell', comma 7-bis del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2024-05-14;94#art-3