Titolo I›Capo I
Art. 6
Responsabile tecnico
In vigore dal 20 lug 2024
1. Per ciascuna opera di derivazione, il gestore nomina il Responsabile tecnico di cui all', comma 1, lettera nn) e un suo sostituto, di comprovata esperienza e qualificazione professionale, dandone comunicazione alla Direzione generale. Durante la costruzione delle opere di derivazione o di lavori per il loro rifacimento eccedenti l'ordinaria manutenzione, le funzioni del Responsabile tecnico possono essere assunte dal Direttore dei lavori.
2. Il Responsabile tecnico sovraintende alle attività del personale addetto al controllo della sicurezza delle opere di derivazione e partecipa alle ispezioni della Direzione generale disposte ai sensi dell'.
3. In caso di anomalia di funzionamento delle opere di derivazione, il gestore e il Responsabile tecnico adottano i provvedimenti urgenti e indifferibili necessari ad eliminare l'anomalia, dandone immediata comunicazione alla Direzione generale e all'amministrazione concedente.
4. Ferma restando la sua responsabilità, il gestore, in caso di negligenza o inadempienza del Responsabile tecnico nell'adempimento delle funzioni assegnate dal presente regolamento, è obbligato alla sua sostituzione.
Storico versioni
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