Titolo II›Capo I
Art. 9
Studi idraulici sull'alveo a valle degli sbarramenti
In vigore dal 20 lug 2024
1. Tra gli elaborati specialistici del PFTE di un impianto di ritenuta sono ricompresi:
a) gli studi della propagazione, nel tempo e nello spazio, delle onde di piena artificiali conseguenti all'ipotetico collasso dello sbarramento e alle manovre di apertura degli organi di scarico, ivi compresa la delimitazione delle aree allagabili, con il dettaglio e l'estensione sufficiente a consentire la redazione dei piani di emergenza;
b) lo studio di determinazione del valore e tempo di ritorno della massima portata transitabile lungo l'alveo a valle dello sbarramento ai fini della disciplina delle ordinarie manovre volontarie; lo studio deve individuare anche le sezioni maggiormente critiche per il deflusso delle portate scaricate;
c) lo studio di valutazione del rischio idraulico residuo al quale il territorio a valle dello sbarramento rimane soggetto dopo la costruzione dell'impianto di ritenuta, al fine di valutare il beneficio, in termini di difesa idraulica del territorio, conseguibile con la realizzazione dell'opera e gli effetti sui correlati piani di bacino; lo studio deve definire l'estensione delle aree inondabili a valle della diga, prima e dopo l'entrata in esercizio dell'impianto di ritenuta e indipendentemente dall'eventuale adozione di un piano di laminazione, per eventi di piena con tempi di ritorno coerenti con quelli adottati nei piani citati. Tale studio è richiesto solo per le dighe di nuova costruzione.
2. Sugli studi di cui al comma 1 è acquisito il parere dell'Autorità idraulica per gli aspetti di competenza inerenti al rischio idraulico a valle della diga, ferma restando la competenza della Direzione generale per le valutazioni relative agli idrogrammi delle onde di piena artificiali in uscita dallo sbarramento di cui al comma 1, lettera a). A seguito degli adempimenti di cui all', comma 1, lettera b), gli studi di cui al comma 1 sono trasmessi dalla Direzione generale:
a) alla Protezione civile della regione e all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di ubicazione dell'impianto di ritenuta per la pianificazione di emergenza;
b) all'Autorità idraulica competente per territorio per la relativa validazione;
c) all'Autorità di bacino distrettuale ovvero altra autorità competente per l'eventuale aggiornamento della pianificazione per rischio idraulico;
d) all'amministrazione concedente.
3. La Direzione generale, in caso di modificazioni dello sbarramento tali da alterare le caratteristiche delle onde di piena precedentemente considerate, chiede al gestore l'aggiornamento degli studi di cui al comma 1, lettere a) e c).
Storico versioni
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