Titolo I›Capo I
Art. 4
Classi di attenzione delle dighe e delle opere di derivazione
In vigore dal 20 lug 2024
Classi di attenzione delle dighe
e delle opere di derivazione
1. Al fine di individuare e disciplinare le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio, con decreti del Direttore della Direzione generale si procede alla suddivisione in classi di attenzione degli impianti di ritenuta e delle opere di derivazione, secondo criteri e procedure tecniche definiti sentito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici e, per le opere di derivazione, anche previo parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Gli impianti di ritenuta sono suddivisi in funzione della tipologia e delle caratteristiche dimensionali dello sbarramento, quali altezza e volume di invaso, del comportamento in esercizio, della sismicità e delle altre caratteristiche del sito, nonché del territorio di valle.
3. Le opere di derivazione sono suddivise, anche per singoli elementi, in funzione delle conseguenze di potenziale perdita di tenuta idrica o collasso, delle caratteristiche tecniche e del carico idraulico, nonché della sismicità e delle altre caratteristiche del sito.
4. La Direzione generale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e vigilanza ovvero su motivata istanza del gestore, può modificare la classe di attenzione dell'impianto di ritenuta e dell'opera di derivazione.
Storico versioni
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