Titolo IICapo I

Art. 13

Progetto di intervento su opere esistenti

In vigore dal 20 lug 2024
1. Il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprendono, con il corrispondente livello di sviluppo, oltre ai documenti tecnici previsti ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i documenti necessari a inquadrare i problemi e le cause che hanno determinato l'esigenza di interventi e a valutare l'idoneità delle soluzioni. In particolare, il PFTE e il PE degli interventi di ristrutturazione o di dismissione comprende: a) i dati e le notizie sul comportamento dell'opera durante la costruzione e l'esercizio e la relativa interpretazione; b) i calcoli e le verifiche specifiche delle opere anche nelle diverse situazioni transitorie; c) le indagini e misure di controllo da effettuare sia nel corso dei lavori che successivamente. 2. Gli interventi di ristrutturazione di sbarramenti sono realizzati secondo le seguenti modalità: a) nel caso di interventi di riparazione o interventi locali, il progetto può essere riferito alle sole parti o elementi interessati per documentare il mantenimento o miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al danno o al degrado su cui si interviene; b) nel caso di interventi di miglioramento, il progetto documenta l'incremento dei livelli di sicurezza rispetto a quelli preesistenti, almeno limitatamente alle opere oggetto di modifica e a quelle strutturalmente e funzionalmente correlate, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti per le nuove costruzioni, documentando, inoltre, invariate condizioni di sicurezza per le restanti parti; c) nel caso di interventi di adeguamento, il progetto documenta il raggiungimento dei livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle norme (NTD e NTC). 3. Per quanto concerne gli impianti tecnologici e i dispositivi di regolazione e chiusura degli scarichi, la relativa manutenzione, integrazione o sostituzione deve aver luogo in conformità alla normativa vigente al momento degli interventi. Ai fini di preservare la funzionalità e durabilità delle opere di scarico, è facoltà della Direzione generale prescrivere la realizzazione di uno specifico organo dedicato al rilascio a valle del deflusso ecologico o del deflusso minimo vitale. 4. Gli interventi di ristrutturazione di cui all', comma 1, lettera ee) sono soggetti al parere tecnico vincolante sul PFTE e all'approvazione tecnica del PE da parte della Direzione generale, secondo le modalità previste per i progetti di nuova costruzione. Gli interventi di ristrutturazione, di riparazione o gli interventi locali sono soggetti al rilascio di nulla osta tecnico da parte della Direzione generale. 5. Gli interventi di cui ai commi 2, lettere b) e c), 3 e 4 sono preventivamente autorizzati dall'amministrazione concedente ai sensi della normativa regionale vigente. 6. Nel procedimento tecnico-amministrativo di declassamento, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio del parere tecnico di cui all', comma 1, lettera s). L'approvazione in linea tecnica del progetto di declassamento spetta all'amministrazione competente per l'opera nella sua configurazione di progetto. Previo accordo con l'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza della diga nella configurazione di progetto, la sorveglianza sui lavori di declassamento può essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di declassamento, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale e passaggio della stessa nelle competenze della Regione o della Provincia autonoma, si completa con la conclusione dei lavori. 7. Nel procedimento tecnico-amministrativo di dismissione, il gestore presenta alla amministrazione concedente il progetto per l'avvio del procedimento di competenza, al quale partecipa la Direzione generale per il rilascio di parere tecnico di cui all', comma 1, lettera s) e l'Autorità idraulica per l'autorizzazione idraulica. Previo accordo con l'amministrazione concedente e con l'Autorità idraulica, la sorveglianza sui lavori di dismissione può essere svolta dalla Direzione generale. Il procedimento di dismissione, con conseguente espunzione dell'opera dagli elenchi della Direzione generale, si completa con la conclusione dei lavori. 8. La condizione temporanea di serbatoio con scarichi permanentemente aperti non costituisce dismissione dell'opera, comporta l'applicazione del titolo II capo IV del presente regolamento ed è disciplinata da specifico FCEM di cui all', comma 1, lettera q), cui resta obbligato il gestore.
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