Capo II
Art. 15
Autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento
In vigore dal 20 lug 2024
Autorizzazioni all'inizio dei lavori
di costruzione dello sbarramento
1. Prima dell'avvio dei lavori di costruzione dello sbarramento, i materiali da impiegare nella costruzione dell'impianto sono assoggettati a prove di qualificazione preliminari, secondo il programma di cui all', comma 3, al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche dei materiali a quelle indicate nel progetto approvato.
2. La richiesta del gestore di autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento è corredata da una relazione tecnica del Direttore dei lavori che riporti i risultati delle prove eseguite e che dia evidenza della loro rispondenza al progetto approvato, nonché da un rilievo dei piani di fondazione e delle loro caratteristiche geomeccaniche.
3. La Direzione generale effettua sopralluoghi per accertamenti sugli scavi di fondazione al fine di verificarne l'adeguatezza e la congruenza con i dati di progetto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche agli interventi su dighe esistenti.
5. Fermo restando gli atti di assenso di competenza di altre amministrazioni, la Direzione generale, a seguito della positiva verifica di ottemperanza sul progetto esecutivo rilascia, anche per fasi parziali, l'autorizzazione tecnica all'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento.
6. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo impianto di ritenuta o di interventi su un impianto esistente, laddove necessario, la Direzione generale predispone o aggiorna il DPC ai sensi della normativa vigente.
7. L'autorizzazione tecnica di cui al comma 5 è trasmessa all'amministrazione concedente.
Storico versioni
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