Capo II
Art. 16
Controlli e vigilanza sulla costruzione
In vigore dal 20 lug 2024
1. La Direzione generale, durante le fasi della costruzione, vigila sull'esecuzione dei lavori disponendo eventuali sopralluoghi, accertamenti, verifiche e prove tecniche al fine di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali.
2. La Direzione generale, per gli interventi di maggiore complessità, può nominare un assistente della Direzione generale, incaricato della sorveglianza dei lavori, con il compito di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni tecniche degli elaborati progettuali, del controllo dei materiali impiegati e dell'osservanza delle buone norme costruttive. Detto assistente della Direzione generale effettua periodici sopralluoghi ai lavori, redigendo rapporti tecnici.
3. Presso la Direzione generale è istituito l'elenco degli assistenti della Direzione generale al quale possono iscriversi i professionisti in possesso di specifici requisiti. Con provvedimento della medesima Direzione generale sono stabiliti le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'elenco, la disciplina di affidamento degli incarichi, le modalità di espletamento dell'incarico, l'entità del compenso, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
4. Presso il cantiere deve essere installato a cura del gestore, qualora previsto dal capitolato speciale d'appalto, un laboratorio sperimentale per le prove sui materiali e sui terreni, la cui attrezzatura è definita nel capitolato stesso. È facoltà della Direzione generale disporre che campioni di materiali o terreni siano conservati presso il laboratorio di cantiere per eventuali controlli aggiuntivi fino al collaudo tecnico speciale, di cui all'.
Nel laboratorio di cantiere sono eseguite le prove previste dal capitolato, i cui risultati devono essere convalidati da periodici controlli svolti presso laboratori autorizzati.
5. La Direzione generale, qualora accerti che le modalità esecutive degli interventi non siano rispondenti al progetto e alle relative prescrizioni e sono tali da non garantire il rispetto delle NTD, dispone la sospensione dei lavori e, qualora le parti già realizzate possano ammalorarsi o subire danneggiamenti ovvero arrecare pericolo ai territori a valle, prescrive al gestore la progettazione e l'esecuzione delle necessarie opere di presidio, ivi compresa l'eventuale demolizione dell'opera o di parti di essa.
6. L'eventuale inottemperanza alla sospensione dei lavori, ovvero alla progettazione ed esecuzione delle necessarie opere di presidio è segnalata all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e alle autorità di protezione civile territorialmente competenti, nonché all'amministrazione concedente.
7. Per gli interventi su opere esistenti la Direzione generale in sede di approvazione del progetto stabilisce quali delle disposizioni fra quelle del presente articolo trovano applicazione in funzione della rilevanza dei lavori.
8. Le spese e i compensi per le specifiche attività dell'assistente di cui al comma 2 sono a valere sui contributi di legge a carico degli utenti dei servizi secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Direzione generale.
Storico versioni
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