Titolo IIICapo I

Art. 33

Accertamento tecnico e autorizzazione all'esercizio definitivo

In vigore dal 20 lug 2024
Accertamento tecnico e autorizzazione all'esercizio definitivo 1. Ferma restando la competenza dell'amministrazione concedente per il collaudo della derivazione ai sensi dell' del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, gli interventi di cui all', comma 1 sono sottoposti ad accertamento tecnico da parte della Direzione generale. A tal fine il gestore comunica alla Direzione generale l'ultimazione dei lavori e l'entrata in esercizio provvisorio delle opere ed invia la Relazione a opere ultimate di cui all', comma 3. L'accertamento tecnico verifica la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato, il comportamento delle opere in esercizio provvisorio e acquisisce inoltre: a) il certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato e metalliche ove già oggetto di distinto procedimento; b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo nei casi previsti; c) le certificazioni di cui alle norme tecniche sulle tubazioni e quelle degli impianti elettromeccanici ed oleodinamici. 2. In caso di esito positivo dell'accertamento tecnico, la Direzione generale, previa approvazione del FCEMD di cui all', autorizza l'esercizio definitivo ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità. 3. Copia dell'accertamento tecnico è trasmessa dalla Direzione generale al gestore e all'amministrazione concedente.
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