Titolo IVCapo I

Art. 39

Disposizioni per le opere di derivazione

In vigore dal 20 lug 2024
1. Per le opere di derivazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle more dell'approvazione del FCEMD, il gestore, ai fini della prosecuzione dell'esercizio delle opere, presenta alla Direzione generale, entro sei mesi: a) la nomina del Responsabile tecnico e del sostituto; b) il certificato di collaudo di cui all' del regio decreto 4 agosto 1920, n. 1285, se emesso, e una relazione asseverata, da trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno a firma del Responsabile tecnico, attestante l'idoneità delle opere di derivazione ad essere esercite in sicurezza, sulla base dei controlli eseguiti e degli esiti riscontrati. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per le medesime opere di cui al comma 1, il gestore presenta alla Direzione generale, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli stati di consistenza delle opere di derivazione di sua competenza, qualora non abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 43, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. La Direzione generale, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2, attribuisce, entro i successivi dodici mesi, la classe di attenzione per ciascun elemento costituente l'opera di derivazione, e dispone la presentazione, entro i successivi sei mesi, del Piano di manutenzione, del Programma operativo e l'attivazione del Registro eventi e misure di cui all'. La Direzione generale redige ed approva il FCEMD. 4. In caso di inadempienza da parte del gestore a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, la Direzione generale informa l'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura e può disporre la temporanea sospensione dell'esercizio delle opere di derivazione, dandone comunicazione all'amministrazione concedente per i provvedimenti di competenza.
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