Titolo I

Art. 15 sexies

Contrazione dei termini del procedimento

In vigore dal 21 ott 2024
. (Contrazione dei termini del procedimento). 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all' del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all', comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all', comma 3, lettera a), del codice.
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Contrazione dei termini del procedimento (Art. 15 sexies Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo