Titolo I

Art. 24 ter

Nautica sociale

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'autorità competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorità le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unità appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonché gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unità e le aree di sosta dei relativi carrelli. 2. Le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto. 3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unità da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
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