Capo V

Art. 47 bis

Distruzione delle patenti nautiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorità marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonché degli stampati ritirati e sostituiti perché non più in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, è fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non più in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti. 2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 è redatto verbale di distruzione, che è conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
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