Titolo I
Art. 24 quater
Comando e condotta di unità da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-24-quater