Titolo IICapo I

Art. 29 bis

Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1

In vigore dal 21 ott 2024
(Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1). 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché del superamento di una prova a quiz di idoneità finale. 2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneità finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonché dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice. 3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, è conseguita a seguito del superamento della prova di idoneità finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2. 4. Alle modalità di svolgimento della prova di idoneità finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all', comma 11. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati: a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo; b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche; c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale; d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche; e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale; f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.
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