Art. 91 bis

Limiti di velocità e di emissioni sonore

In vigore dal 21 ott 2024
1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla velocità massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite è ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorità della navigazione interna competente. 2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorità marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonché nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, non superiore a 3 nodi. 3. Nelle acque marittime, è fatto divieto alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite è determinato dall'autorità della navigazione interna competente.
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