Art. 91 sexies

Requisiti dell'equipaggio

In vigore dal 21 ott 2024
1. Possono condurre le unità adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unità a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell' e dell'allegato III. 2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unità adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all', comma 5, lettera c), oppure è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
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Requisiti dell'equipaggio (Art. 91 sexies Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo