Titolo II›Capo I
Art. 33
Persone in possesso di titoli professionali
In vigore dal 21 dic 2008
1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validità possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che sono iscritti nel registro di cui all' del codice della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso di validità ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalità stabilite nell'allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-33