Titolo IICapo I

Art. 31

Esercitazioni pratiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonché per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purchè durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. 2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identità o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-31

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Esercitazioni pratiche (Art. 31 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo