Titolo II›Capo I
Art. 31
Esercitazioni pratiche
In vigore dal 21 ott 2024
1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonché per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purchè durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identità o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unità da diporto per un termine di validità temporale pari a quello della domanda.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-31