Titolo IICapo I

Art. 30

Estensione dell'abilitazione

In vigore dal 21 ott 2024
1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela. 2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta. 2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all', comma 1, e una prova pratica di navigazione.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-30

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Estensione dell'abilitazione (Art. 30 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo