Titolo IICapo I

Art. 25

Patenti di categoria A

In vigore dal 21 dic 2008
1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione: a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa. 2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. 3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore. Sono considerate a motore quelle unità in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt è inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.
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Patenti di categoria A (Art. 25 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo