Titolo I

Art. 22

Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea

In vigore dal 21 ott 2024
1. Le unità autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall' del codice. L'apparato è utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione. 2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito... dal numero progressivo dell'autorizzazione di cui all', comma 1. 3. L'utilizzo dell'apparato non è soggetto a licenza di esercizio.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-22

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Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea (Art. 22 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo