Titolo I
Art. 24
Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
(Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). 1. Ai fini delle annotazioni di cui all', comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che l'impresa individuale o la società richiedente ha nell'oggetto sociale le attività commerciali di cui all', comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale;
c) nel caso di cui all', comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice.
3. In caso di mutamento di uno o più dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-24