Titolo I
Art. 2
Costruzione delle imbarcazioni da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. La dichiarazione di costruzione è facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprietà per l'iscrizione nell'ATCN è costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-2