Titolo I
Art. 3
Iscrizione delle navi da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprietà può essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-3