Titolo I
Art. 23
Ruolino di equipaggio
In vigore dal 21 ott 2024
1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, è individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonché alle autorità consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi, gli UMC e le autorità consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validità di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonché al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unità, inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione.
3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorità consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.
4. Alla scadenza di validità del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi, gli UMC o gli uffici consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato è trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
4-bis. L'armatore può chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure più posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali è adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all', comma 1-bis, del codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-23