Titolo I

Art. 20

Potenza dei motori

In vigore dal 21 ott 2024
1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo. 2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all', comma 2, del codice. 3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa è stata depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore. 4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore. 5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato è tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-20

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Potenza dei motori (Art. 20 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo