Titolo I
Art. 15
Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero
In vigore dal 21 ott 2024
1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all' del codice è trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unità iscritta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-15