Titolo I

Art. 15

Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all' del codice è trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unità iscritta.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-15

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Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero (Art. 15 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo