Titolo I

Art. 10

Forma del titolo per la pubblicità

In vigore dal 21 ott 2024
1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione. 2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto minori di cui all', comma 1, lettere d) ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-10

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Forma del titolo per la pubblicità (Art. 10 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo