Titolo I
Art. 10
Forma del titolo per la pubblicità
In vigore dal 21 ott 2024
1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto minori di cui all', comma 1, lettere d) ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e l'annotazione può essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-10