Titolo I

Art. 13

Esecuzione della pubblicità

In vigore dal 21 ott 2024
1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicità. Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalità eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione. 2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicità non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicità è nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo. 3. Nel concorso di più atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unità registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-13

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Esecuzione della pubblicità (Art. 13 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo