Titolo I

Art. 16

Cancellazione dall'ATCN

In vigore dal 21 ott 2024
1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell', comma 2, del codice è presentata all'UCON tramite uno STED. 2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall' della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonché dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo. 3. Per le unità da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all' della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. La medesima procedura è adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell', comma 2, lettera c), del codice. 4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione è corredata dal processo verbale compilato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente e attestante l'evento. 5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta è rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto. 6. In caso di trasferimento all'estero dell'unità da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unità all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unità da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'UCON cancella l'unità da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario. 6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all' del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprietà, l'UCON cancella d'ufficio l'unità da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-16

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Cancellazione dall'ATCN (Art. 16 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo