Titolo I
Art. 12
Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità
In vigore dal 21 ott 2024
1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-12