Titolo I

Art. 12

Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità

In vigore dal 21 ott 2024
1. La trascrizione può essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON, è trasmessa alla competente Agenzia delle entrate. 2. Negli altri casi la trascrizione può essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui è soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-12

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Semplificazione delle disposizioni per la pubblicità (Art. 12 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo