Titolo I

Art. 17

Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto

In vigore dal 21 ott 2024
1. Nei casi previsti dall', comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) l'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorità competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.

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Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto (Art. 17 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo