Titolo I

Art. 19

Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN

In vigore dal 21 ott 2024
(Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN). 1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-19

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Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN (Art. 19 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo