Titolo I
Art. 11
Documenti per la pubblicità
In vigore dal 21 ott 2024
1. La pubblicità è richiesta all'UCON, tramite uno STED, presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all' del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalità, codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicità e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) elementi di individuazione dell'unità da diporto;
e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui è sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.
4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sull'unità da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicità, sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonché corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-11