Titolo IICapo I

Art. 28

Autorità competenti al rilascio delle patenti

In vigore dal 21 ott 2024
1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto. c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1. 2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-28

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Autorità competenti al rilascio delle patenti (Art. 28 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo