Titolo II›Capo I
Art. 32
Rilascio delle patenti nautiche senza esami
In vigore dal 21 ott 2024
1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono:
a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unità madre rilasciato dalla Marina militare;
b) brevetto di abilitazione per la condotta di unità navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;
c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare;
d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unità madre;
f) brevetto di abilitazione al comando di unità navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa;
g) brevetto di specializzazione di comandante di unità navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
h) brevetto di abilitazione alla condotta di unità navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
i) patentino di abilitazione al comando di unità navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
l) patentino di abilitazione al comando di unità navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
m) abilitazione al comando di unità navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
n) abilitazione al comando di unità navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
p) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
q) abilitazione al comando o condotta di unità o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
r) brevetto di abilitazione al comando di unità navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare.
2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unità esclusivamente a motore sono i seguenti:
a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciato dalla Marina militare;
b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare;
d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre;
e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unità madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-32