Art. 34
Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-34
Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane
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La disposizione consente ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero di comandare gratuitamente unità da diporto italiane o natanti e moto d'acqua se provvisti di patente o titolo equipollente del loro Stato di residenza o cittadinanza. Chi comanda imbarcazioni iscritte in registri stranieri segue invece le regole dello Stato di bandiera della nave. I cittadini dell'Unione europea e gli italiani ivi residenti sono esentati dal titolo se dimostrano, tramite apposita dichiarazione delle autorità, che il loro Paese o lo Stato di bandiera non prevede alcuna patente nautica. Per i cittadini italiani residenti in Italia, l'obbligo di patente per navigare in acque italiane resta regolato dall'articolo 39 del codice, a prescindere dalla bandiera dell'unità. In tutti i casi di residenza estera, essa va attestata mediante idonea documentazione ufficiale.
La norma disciplina le condizioni e i titoli necessari per il comando di unità da diporto nelle acque territoriali italiane da parte di stranieri e italiani residenti all'estero. Essa chiarisce inoltre il regime applicabile per le unità iscritte in registri esteri e per i cittadini residenti in Italia.
Si applica ai cittadini stranieri, ai cittadini italiani residenti all'estero e ai cittadini italiani residenti in Italia che comandano unità da diporto in acque territoriali italiane.
Un cittadino francese residente in Francia che naviga in acque territoriali italiane con un'imbarcazione di bandiera italiana può comandarla a titolo gratuito esibendo la patente nautica francese in originale. Qualora la legge del suo Paese non preveda una patente per quel tipo di unità, potrà navigare tenendo a bordo la dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità del suo Paese.
Obbligo di tenere a bordo in originale la patente nautica o il documento equipollente, l'eventuale dichiarazione dell'autorità competente che attesta l'assenza di obbligo di titolo nel Paese di origine/bandiera, nonché la documentazione rilasciata dalle autorità o dal consolato che prova la residenza all'estero.
L'articolo 34 è stato modificato dall'articolo 35, comma 1, del Decreto 17 settembre 2024, n. 133.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.