Titolo IICapo I

Art. 34

Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane

In vigore dal 21 ott 2024
(Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane). 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonché natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto è tenuto a bordo in originale. 2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità. 3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonché per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione. 4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica è regolato dall' del codice. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero è dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-34

In sintesi

La disposizione consente ai cittadini stranieri e agli italiani residenti all'estero di comandare gratuitamente unità da diporto italiane o natanti e moto d'acqua se provvisti di patente o titolo equipollente del loro Stato di residenza o cittadinanza. Chi comanda imbarcazioni iscritte in registri stranieri segue invece le regole dello Stato di bandiera della nave. I cittadini dell'Unione europea e gli italiani ivi residenti sono esentati dal titolo se dimostrano, tramite apposita dichiarazione delle autorità, che il loro Paese o lo Stato di bandiera non prevede alcuna patente nautica. Per i cittadini italiani residenti in Italia, l'obbligo di patente per navigare in acque italiane resta regolato dall'articolo 39 del codice, a prescindere dalla bandiera dell'unità. In tutti i casi di residenza estera, essa va attestata mediante idonea documentazione ufficiale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina le condizioni e i titoli necessari per il comando di unità da diporto nelle acque territoriali italiane da parte di stranieri e italiani residenti all'estero. Essa chiarisce inoltre il regime applicabile per le unità iscritte in registri esteri e per i cittadini residenti in Italia.

A chi si applica

Si applica ai cittadini stranieri, ai cittadini italiani residenti all'estero e ai cittadini italiani residenti in Italia che comandano unità da diporto in acque territoriali italiane.

Esempio pratico

Un cittadino francese residente in Francia che naviga in acque territoriali italiane con un'imbarcazione di bandiera italiana può comandarla a titolo gratuito esibendo la patente nautica francese in originale. Qualora la legge del suo Paese non preveda una patente per quel tipo di unità, potrà navigare tenendo a bordo la dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità del suo Paese.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di tenere a bordo in originale la patente nautica o il documento equipollente, l'eventuale dichiarazione dell'autorità competente che attesta l'assenza di obbligo di titolo nel Paese di origine/bandiera, nonché la documentazione rilasciata dalle autorità o dal consolato che prova la residenza all'estero.

Cosa è cambiato

L'articolo 34 è stato modificato dall'articolo 35, comma 1, del Decreto 17 settembre 2024, n. 133.

Domande frequenti

Quali documenti devono essere tenuti a bordo per giustificare il comando dell'unità?È necessario tenere a bordo in originale la patente nautica, il titolo o documento abilitativo equipollente, oppure l'eventuale dichiarazione di esenzione rilasciata dalle autorità competenti. Inoltre, per chi risiede all'estero, va tenuta a bordo in originale la documentazione attestante la residenza.
Un cittadino straniero o italiano residente all'estero può farsi pagare per comandare un'imbarcazione di bandiera italiana in base a questa norma?No, la facoltà di comandare imbarcazioni, navi da diporto, natanti e moto d'acqua con i titoli del proprio Stato è consentita purché l'attività di comando sia svolta a titolo gratuito.
Quale disciplina si applica a un cittadino italiano residente in Italia che comanda una barca con bandiera straniera in acque territoriali italiane?Per i cittadini italiani residenti in Italia, l'obbligo di possedere la patente nautica è disciplinato dall'articolo 39 del codice, indipendentemente dalla bandiera battuta dall'unità da diporto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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