Titolo II›Capo I
Art. 34
Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane
In vigore dal 21 ott 2024
(Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane). 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purchè a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonché natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto è tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica è regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unità.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonché per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unità da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unità non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica è regolato dall' del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero è dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorità del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-34