Capo II

Art. 37

Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. Non possono conseguire la patente nautica, nè la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, nè la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonché di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. 4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorità marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorità consolare o di altra autorità competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare o di altra autorità competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche (Art. 37 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo