Capo III
Art. 38
Termine di validità delle patenti
In vigore dal 21 ott 2024
1. La patente nautica ha validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata è ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età.
1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. La validità delle patenti di categoria C o di categoria D, tipo D2, è limitata ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validità decorre dalla data di convalida.
4. In caso di deterioramento o di illeggibilità, il titolare chiede all'autorità marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-38