Capo III
Art. 39
Revisione delle patenti nautiche
In vigore dal 21 ott 2024
1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all' i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonché per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell'autorità giudiziaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-39