Capo III

Art. 39

Revisione delle patenti nautiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. L'autorità che ha rilasciato la patente può disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all' i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneità fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni nonché per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi o su disposizione dell'autorità giudiziaria.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-39

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Revisione delle patenti nautiche (Art. 39 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo