Capo III
Art. 40
Sospensione delle patenti nautiche
In vigore dal 21 ott 2024
1. La patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica di cui all'. In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.
2. Oltre che nei casi di cui agli , commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica è sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorità marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto è stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre gravi danni.
3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica è sospesa dall'autorità che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.
4. La patente nautica è inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unità da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero all'UMC se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente è da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente è disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, è trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorità marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-40