Capo V

Art. 46

Registro delle patenti nautiche

In vigore dal 21 ott 2024
1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorità marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-46

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Registro delle patenti nautiche (Art. 46 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo