Titolo IIICapo ISez. I

Art. 51

Validità del certificato di sicurezza

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il certificato di sicurezza delle unità da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validità: a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unità di cui all', comma 3, lettera a), n. 1), del codice; b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unità di cui all', comma 3, lettera a), n. 2), del codice. 2. In caso di rinnovo, la validità del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneità. 3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza è sottoposto a convalida con le procedure di cui all', comma 6. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unità siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità e il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 3-bis. Alle unità da diporto non marcate CE di cui all', comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all' del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilità o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unità da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, è rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all', comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unità. 4. Per le unità da diporto di cui all', comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza può avere una validità inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformità a quanto prescritto dall'organismo tecnico. 5. L'autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all', comma 6, del presente regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unità venga eseguita un'ispezione a secco della carena.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-51

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Validità del certificato di sicurezza (Art. 51 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo