Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 50
Certificato di sicurezza
In vigore dal 21 ott 2024
1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, è il documento che attesta la rispondenza dell'unità da diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza è rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON:
a) per le unità di cui all', comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli del codice;
b) per le unità di cui all', comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all' del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria.
3. Per le unità usate di cui all', comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza è rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validità limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all' del presente regolamento. Per le unità usate di cui all', comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica è valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneità da parte di un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unità o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalità di cui all', commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unità da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorità consolare, sulla base di un'attestazione di idoneità rilasciata, ai fini e con le modalità di cui all', da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-50