Titolo IIICapo ISez. I

Art. 53

Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

In vigore dal 21 ott 2024
1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unità da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali. 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti più idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all', comma 3-bis del codice.

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Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza (Art. 53 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo