Titolo IIICapo ISez. I

Art. 60

Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

In vigore dal 21 ott 2024
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue: a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50; b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50; c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00; d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50; e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50; f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50. 2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1. 3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

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urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-60

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Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati (Art. 60 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.) — Testo vigente | Portale Normativo