Titolo III›Capo I›Sez. I
Art. 60
Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
In vigore dal 21 ott 2024
1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE è determinato come segue:
a) tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuta a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-60