Sez. II

Art. 65

Visite occasionali

In vigore dal 21 ott 2024
1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validità ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario, sottopone la nave a visita occasionale. 2. La visita occasionale è, inoltre, disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna allorchè sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorità comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta. 3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria della nave non provveda a sottoporre l'unità alla visita occasionale disposta dall'autorità marittima o della navigazione interna, il certificato di sicurezza perde di validità. 3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validità del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all', comma 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2008-07-29;146#art-65

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